Iscrizione e partecipazione di minori a un Ente di Terzo Settore
In occasione della revisione degli statuti delle associazioni, suggeriamo a tutti di prestare attenzione a quanto scritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla possibilità, per un minore, di essere socio di una associazione:
il riferimento è la nota 1309 del 06/02/2019 (cliccare qui per il testo completo).
[…] I criteri di non discriminazione e coerenza sopra enunciati, unitamente a quello generale di ragionevolezza, consentono di esprimere alcune ulteriori valutazioni circa la possibilità di inserire nello statuto requisiti quali quelli citati nel quesito. Ad esempio la previsione del requisito della maggior età ai fini dell’ammissione potrebbe non essere coerente con specifiche finalità civiche o solidaristiche (quali a mero titolo di esempio la lotta alla discriminazione, l’integrazione di particolari fasce deboli della popolazione, l’educazione dei giovani ai valori di etica e responsabilità) e con attività che possano essere svolte anche da (e pertanto beneficiare del fattivo contributo partecipativo di) associati minorenni (es. studenti delle scuole medie superiori e/o inferiori), sia pure sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti (si pensi ad attività ex art. 5 del Codice quali la promozione dei diritti umani, della cultura della legalità, l’attività sportiva dilettantistica, la salvaguardia dell’ambiente, lo svolgimento di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale); in questo caso il requisito potrebbe essere ragionevolmente ridotto, ad esempio consentendo l’ammissione di soci ultraquattordicenni; lo stesso requisito della maggior età, in ragione della potenziale intrinseca pericolosità delle attività di riferimento, potrebbe invece risultare ammissibile nel caso di un’associazione che operi nel settore della protezione civile. Si badi che, anche con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l’illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. […]
Pertanto, laddove l’associazione abbia minori che partecipano alla vita associativa, suggeriamo di prevedere negli statuti clausole relative alla loro partecipazione, quali:
- Domanda di ammissione (esempio: “In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi”)
- Voto in assemblea (esempio: “Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.”).
Si segnala che alcune associazioni prevedono il diritto di voto in assemblea per maggiori di quattordici anni, in quanto a tale età si presume raggiunta la capacità di discernimento. Nel caso lo statuto contenga tale previsione, si suggerisce di precisare l’esclusione dalla possibilità di esercizio di elettorato passivo. Il minore, cioè, non potrà essere votato quale membro degli organi direttivi dell’associazione.