Regime forfetario ex legge 398/91: nuovi limiti dei ricavi
Il comma 50 dell’articolo 1, L. 232/2016 (legge di Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha stabilito che “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017” il limite dei proventi commerciali entro il quale le associazioni possono optare per il regime forfetario ex legge 398/91 “è elevato a 400.000 euro”.
Il precedente limite, in vigore dal 1° gennaio 2003, era pari a 250.000 euro.
Ricordiamo che il regime forfetario previsto dalla legge 398/91 è applicabile dalle associazioni senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione e prevede che:
- Ai fini dell’applicazione dell’IRES, l’imposta venga calcolata su un imponibile determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3%;
- Ai fini dell’applicazione dell’IVA, viene forfetariamente detratta una quota pari al 50% dell’IVA sulle operazioni imponibili. Per intenderci, in caso di IVA su operazioni imponibili pari a 100, l’associazione ne versa 50. Diversa percentuale di detrazione è prevista per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, ed è fissata nella misura di 1/3 dell’imposta relativa alle operazioni stesse.